Prevenzione Incendi

LA PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento degli obiettivi primari.

L’opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio sia garantita:


1. La stabilità delle strutture portanti;
2. La limitata produzione di fuoco e fumi;
3. La limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.
4. Gli occupanti lascino l’opera indenni o che siano soccorsi.
5. La sicurezza dei soccorritori.

Il rischio di incendio risulta definito da 2 fattori:
Frequenza (probabilità che l’evento si verifichi in un intervallo di tempo)
Magnitudo (entità dei possibili danni conseguenti al verificarsi dell’evento)

Rischio = Frequenza x Magnitudo

Ridurre il rischio R significa agire sulla “Prevenzione” per diminuire la “Frequenza” , e/o agire sulla “Protezione” per diminuire la “Magnitudo”.

In entrambi i casi, (o solamente con la prevenzione o solamente con la protezione), conseguiamo l’obiettivo di ridurre il “Rischio”, ma l’azione più corretta è quella di agire contemporaneamente con l’adozione di misure sia di “Prevenzione” che di “Protezione”.

Con l’emanazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi “ si introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) in sostituzione al precedente CPI.

La norma altresì introduce:

    • Aggiornamento dell’Elenco delle Attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi (Allegato I ) Sostitutivo del D.P.R. 26/5/1959 n. 689 e del D.M. 16/2/1982
    • Eliminate talune Attività superate e introdotte nel contempo nuove Attività soggette oppure parzialmente modificate quelle precedenti (Allegato II)
    • Introduzione di soglie oggettive
    • Alcune Nuove Attività assoggettate:
    • Principali modifiche alle Attività già assoggettate:

ESEMPIO:

  • Officine riparazione veicoli a motore e carrozzerie con superficie > 300 mq anziché se presenti > 9 veicoli (53)
  • Locali di spettacolo e trattenimento sia pubblico che privato, impianti sportivi e palestre se > 100 persone o al chiuso > 200 mq (65)
  • PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI SPORTIVI
  • campeggi > 400 persone alle attività ricettive > 25 posti letto (66)
  • Asili Nido > 30 persone presenti
  • Scuole > 100 persone (67)
  • attività diagnostiche ed ambulatoriali > 500 mq
  • attività sanitarie (68)
  • Depositi di merci e materiali vari > 1.000 mq assoggettati SOLO SE con materiali combustibili > 5.000 kg (70)
  • Aziende ed Uffici soggetti se > 300 persone presenti, anziché se > 500 addetti (71)
  • Autorimesse assoggettate se > 300 mq, anziché quando dichiarato parcamento > 9 autoveicoli (75)

Di seguito viene proposta la normativa di riferimento, dove è possibile ottenere l’elenco delle attività soggette, le norme che le disciplinano, e le procedure da seguire:

Vigili Del Fuoco