Diagnosi e Certificazione Energetica

La diagnosi energetica è la procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici dell’intervento sull’ impianto termico, le ulteriori misure utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica dell’edificio.

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Viene effettuata una analisi dell’edificio che tiene conto delle condizioni climatiche e locali, del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, dell’eventuale impiego di fonti di energia rinnovabili e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, con il fine ultimo di redigere un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.
Questo documento prendeva inizialmente il nome di ACE (attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato al punto d) art.2 Dgls 192/2005), ora detto APE (attestato di prestazione energetica – secondo quanto indicato nel DL n.63/2013 del 4 giugno) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
L’attestato di prestazione energetica, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attesta la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
Il documento completo che viene rilasciato al proprietario dell’immobile, si compone di due pagine di attestazione e di una terza pagina a corredo, attestante a sua volta l’avvenuta procedura di caricamento dell’ APE sul sito della Regione Piemonte (SICEE), per un totale di tre pagine.

Normativa di riferimento per la Regione Piemonte

D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 17-7073, adeguamento in materia di certificazione energetica alle disposizioni di cui al decreto legge 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e al d.p.r. 75/2013. Modifica della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i
Legge 3 agosto 2013, n. 90
D.G.R. 43-11965 del 4 agosto 2009 e s.m.i., disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici.
Legge Regionale 13/2007 e s.m.i., recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia e disciplina degli Attestati di Prestazione energetica
D.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato regole e criteri generali in materia

Perché redigere un Attestato di Prestazione Energetica?

PER EFFETTUARE UN’ANALISI DELLO STATO DELL’EDIFICIO:
Grazie all’ attestato energetico si ottiene una valutazione globale dello stato dell’edificio sotto il profilo energetico e le indicazioni riguardo le principali misure di risanamento atte a ridurre il consumo energetico, (come ad es. nuove finestre, isolamento del tetto, risanamento della facciata o dell’intero edificio, sostituzione delle installazioni tecniche, installazione di impianti a fonti rinnovabili, ecc).
DOPO LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO:
Appena conclusi i lavori di ristrutturazione conviene verificare se le misure adottate corrispondono ai criteri posti. L’attestato inoltre illustra le prestazioni energetiche dell’edificio rinnovato, anche in confronto a edifici nuovi.
PER AFFITTARE ABITAZIONI, NEGOZI O CAPANNONI:
Ormai richiesto per legge, a corredo dei contratti di locazione, l’attestato di prestazione energetica dimostra la valutazione delle prestazioni energetiche dell’immobile.
PER VENDITA O ACQUISTO DI UN IMMOBILE:
Il costante aumento del prezzo dell’energia (in particolare dei combustibili fossili) permette di giustificare un maggior prezzo di vendita per gli edifici caratterizzati da uno standard energetico buono. Grazie al certificato energetico questo standard può essere comprovato.
La certificazione pone delle garanzie di legge sia su chi acquista che su chi vende l’immobile.

Necessario per legge a corredo dei contratti di compravendita.

PER UNA FUNZIONE DI INTERESSE PUBBLICO:
L’attestato di certificazione energetica è depositato telematicamente dal Tecnico presso la Regione per competenza territoriale.
Alla Regione è affidato il compito di creare un catasto energetico territoriale e studiare, sulla base dello stato energetico del parco edilizio regionale, politiche energetiche mirate per conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso contributi, finanziamenti ed incentivi regionali, nazionali e comunitari.